PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del predetto regolamento n. 2913/92, il territorio comprendente i comuni di Partinico, Trappeto, Cinisi, Terrasini, Carini, Isola delle Femmine e Capaci si considera territorio extracomunitario ed extradoganale ed è costituito in zona franca.

Art. 2.

      1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del commercio internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con la Regione siciliana, con le autorità portuali e con i comuni di cui all'articolo 1, è delimitata l'estensione territoriale della zona franca di cui alla presente legge, di seguito denominata «zona franca».

Art. 3.

      1. La zona franca è istituita al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, sostenere e incoraggiare lo sviluppo dell'occupazione, il rientro dei capitali e degli italiani emigrati all'estero, nonché l'interscambio economico con i Paesi esteri, in particolare con i Paesi che si affacciano sul mare Mediterraneo.

 

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Art. 4.

      1. Il territorio costituito in zona franca ai sensi della presente legge è considerato, fino al 31 dicembre 2040, fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato.

Art. 5.

      1. L'amministrazione e la gestione della zona franca sono affidate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a una società per azioni, costituita fra la Regione siciliana, l'Azienda sviluppo industriale (ASI) e i comuni di cui all'articolo 1, che provvede in particolare alla realizzazione delle opere necessarie alla delimitazione della zona franca e alla costituzione degli uffici doganali.
      2. La società di cui al comma 1 stabilisce le norme concernenti la propria organizzazione e i procedimenti per la collaborazione con le amministrazioni statali e con gli enti locali.

Art. 6.

      1. I prodotti soggetti ad accisa, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, sono esenti dal pagamento della stessa se destinati ad essere consumati o impiegati nella zona franca. Le materie prime, le merci, i materiali e i macchinari in transito ovvero consumati o impiegati nella zona franca a fini produttivi anche per l'attivazione, l'ammodernamento e la ristrutturazione di impianti industriali nonché i prodotti finiti commercializzati dalla zona franca sono esenti da diritti doganali e di confine.

Art. 7.

      1. Sono esenti dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive notificazioni, le aziende, gli imprenditori e gli artigiani

 

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residenti nel territorio della zona franca che, nell'anno solare precedente a quello della dichiarazione, hanno percepito un reddito d'impresa inferiore a euro 5.000.

Art. 8.

      1. Le società e le imprese individuali insediate e stabilite nella zona franca che realizzano nuove iniziative produttive nel territorio di tale zona, sono soggette alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive con un'aliquota pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria.

Art. 9.

      1. Sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con un'aliquota ridotta al 4 per cento, le materie prime, le merci, i materiali e i macchinari in transito ovvero consumati o impiegati nella zona franca ai fini produttivi anche per l'attivazione, l'ammodernamento e la ristrutturazione di impianti industriali, artigianali e turistici, nonché i prodotti finiti e i servizi commercializzati dalla zona franca.

Art. 10.

      1. Per l'acquisto di materiali e di servizi necessari per la ristrutturazione di immobili di proprietà di imprese e di imprenditori residenti nella zona franca si applica un'aliquota dell'IVA ridotta al 4 per cento.

Art. 11.

      1. In deroga alla normativa vigente in materia, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio compete interamente per le spese sostenute dalle aziende ricadenti nella

 

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zona franca, da detrarre in dieci annualità di pari importo.

Art. 12.

      1. I benefìci di cui agli articoli 9 e 10 sono concessi in favore dei soggetti che si obbligano per un periodo non inferiore a cinque anni a non alienare i beni acquistati o ristrutturati, fatto salvo il caso di vendita e successivo riacquisto, entro un anno dall'alienazione, di altro immobile ricadente nella zona franca.

Art. 13.

      1. Le imprese ubicate nella zona franca possono definire, a mezzo di accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, minori livelli salariali e una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Art. 14.

      1. Le agevolazioni e le esenzioni di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 12 competono a condizione che i risparmi di imposta realizzati dalle imprese beneficiarie siano versati nella misura del 30 per cento in un apposito fondo gestito dalla società di cui all'articolo 5.

Art. 15.

      1. Restano comunque in vigore nel territorio della zona franca tutte le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o disciplinano altrimenti l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci a fini economici e valutari, di polizia sanitaria e fitopatologica per l'igiene e l'incolumità pubblica, repressione delle frodi in commercio e tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale.

 

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Art. 16.

      1. Sono escluse dai benefìci della presente legge le aziende e le persone fisiche residenti in Stati o territori diversi da quelli compresi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 17.

      1. I benefìci fiscali previsti dalla presente legge possono essere certificati e usufruiti in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 18.

      1. Tutte le operazioni previste nella presente legge sono soggette alle disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione stabiliti dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia penale e di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Art. 19.

      1. Le dichiarazioni false prodotte in attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 effettuate al fine di trarne ingiusto profitto, sono punite con una sanzione amministrativa da due a quattro volte i profitti ingiustamente ottenuti.

Art. 20.

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di

 

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      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000 per gli anni 2008 e 2009, sotto forma di maggiori trasferimenti dallo Stato in favore della Regione siciliana.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 200.000 euro per gli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad adottare il relativo regolamento di attuazione per le parti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 22.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.